Art. 15.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, il Comitato centrale metrico e il Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della medesima legge.